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RUE - Quadro Normativo

Art.115 Dotazioni per interventi diretti

1. Dotazione parcheggi pubblici e privati. In relazione agli usi da insediarsi e agli impatti da questi generati sul sistema della sosta, ciascun intervento di nuova costruzione ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico), di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione), di aumento della superficie utile e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, comporta quantità minime di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione - PU da garantirsi quali parti del sistema di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. All’art. 118 sono indicate le norme relative alla realizzazione in loco e alla cessione, ovvero alla conversione in onere monetario (monetizzazione) delle dotazioni di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU). Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono vincolate alla realizzazione di opere di cui agli artt. A-23, comma 2, lettera f e A-24, comma 2, lettera h dell'Allegato della Lr 20/2000. In relazione agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione) ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico, dovranno altresì garantirsi adeguate quote di parcheggi di tipo pertinenziale, d'uso riservato o comune per gli abitanti e gli utenti dei singoli organismi edilizi, in funzione delle specifiche attività che vi si svolgono (parcheggi al servizio degli edifici - PE).
Per gli usi commerciali valgono le disposizioni previste dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. come più avanti specificate. Le prescritte dotazioni di parcheggi al servizio degli edifici (PE) sono da garantirsi in loco e da realizzarsi nell'unità edilizia o nel lotto d'intervento, o in altra area immediatamente prossima (lotti confinanti con quello d'intervento), purché appartenente alla medesima proprietà e permanentemente asservita.
Le dotazioni minime di parcheggi al servizio degli edifici (PE) e di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU) sono determinate come segue, in relazione agli usi da insediarsi (di cui all'art. 28 Classificazione degli usi):

  • 1a: PE = 50% Su e comunque non meno di un posto auto per unità immobiliare; PU = 10% Su;
  • 1b: PE da dimensionare in relazione al tipo di utenza; PU = 10% Su;
  • 2a, 2b: PE = 20% Su e comunque in quantità sufficiente da garantire lo svolgimento delle attività di sosta/carico/scarico dei mezzi pesanti esclusivamente all'interno del lotto; PU = 10% Su;
  • 2c: PE = 1 posto auto/200 mq Sf; PU = 1 posto auto/500 mq Sf;
  • 3a: PE = 50% Su; PU = 40% Su; - 3b: PE = 40% Su; PU = 40% Su;
  • 4a: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4b: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4c: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4d, 4e, 4g (limitatamente all’artigianato di servizio all’auto): PE = 35% Su; PU = 20% Su;
  • 5a: PE = 1 posto auto/2 posti letto (ricettività potenziale della struttura) i posti auto PE, pur garantendo comunque la quota minima di parcheggi pertinenziali prevista dall’art. 41 sexies della L 1150/1942 (1 mq ogni 10 mc), possono essere convertiti in posti bicicletta, considerando la corrispondenza 1 posto auto = 3 posti bici ; PU = 40% Su;
  • 5b: PE = 1 posto auto/2 utenti (ricettività potenziale della struttura) e comunque nel rispetto della normativa di settore; PU = 20% Sf; - 5c: PE = 60% Su; PU = 20% Su;
  • 6: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza di pubblico prevista); PU = 40% Su;
  • 7a, 7b, 7c: PE = 40% Su fatte salve specifiche normative di settore;
  • 8b: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza potenziale della struttura).

2. Dotazione a verde pubblico. I soggetti attuatori delle trasformazioni con intervento diretto concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti di seguito.
In relazione agli usi da insediarsi, ciascun intervento di nuova costruzione ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico, di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione), di aumento della superficie utile e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, comporta quantità minime di verde pubblico così come di seguito specificate:
- servizi economici e amministrativi (3): 60% Su;
- servizi commerciali e artigianato di servizio (4): 60% Su;
- servizi ricettivi e ristorativi (5): 60% Su per l'uso (5a), 80% Su per l'uso (5c);
- servizi ricreativi (6): 60% Su.
3. Ulteriori precisazioni. Per la valutazione del carico urbanistico di cui all’articolo 30 comma 1 della Lr 15/13 occorre tenere in considerazione la somma delle dotazioni a parcheggio PU e a verde pubblico di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo. e nel caso vi sia incremento del carico urbanistico deve essere reperita /monetizzata l'intera dotazione richiesta per il nuovo uso; nel caso di interventi di cambio d'uso con aumento del carico urbanistico riguardanti aree già soggette a strumenti urbanistici particolareggiati o attuativi approvati dopo l'entrata in vigore del PRG'85 (13 settembre 1989) deve essere reperita/monetizzata la differenza delle dotazioni territoriali dovute per il nuovo uso rispetto a quelle dell'uso previsto dal piano attuativo.
Per interventi diretti che prevedano la demolizione con ricostruzione di interi edifici esistenti il cui volume totale realizzato superi i 7.000 mc sono da garantirsi le dotazioni di cui al successivo articolo 116 lettera a); è ammessa la monetizzazione nei casi e nelle modalità descritte all'articolo 118.
4. Usi commerciali. Con riferimento al nuovo insediamento di usi (4a), (4b), (4c), (4d), o per effetto di ampliamento di attività commerciale esistente quando si determini il superamento delle soglie definite dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi), dovranno garantirsi le dotazioni ivi prescritte; nel passaggio da un uso all’altro, con superamento delle soglie citate, sono da garantire le dotazioni per l’intera superficie dell’uso finale.
La riduzione delle dotazioni di parcheggi pertinenziali PE è possibile nei casi stabiliti dal punto 5.2.5 della sopracitata deliberazione. Nel territorio urbano strutturato, nel caso di nuovo insediamento di esercizio di vicinato (4d) in edificio esistente, anche a seguito di frazionamenti, non è mai richiesta la dotazione di PE.
In caso di uso (4c) l’eventuale esenzione della dotazione di PE è subordinata alla verifica delle condizioni stabilite dall’articolo 30 del presente Regolamento con particolare riferimento all’impatto sul traffico.
5. Esenzioni. Sono esentati dall'obbligo di cui ai commi 1 e 2 gli interventi diversi da quelli sopra elencati e gli interventi da realizzare nelle Situazioni che siano già dotate, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni territoriali; le Situazioni che soddisfano questa condizione sono rappresentate in apposito elenco contenuto nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'articolo 81 del presente Regolamento. In luogo della cessione delle dotazioni PU e Verde Pubblico, è ammessa la monetizzazione delle aree nei casi e con le modalità di cui all'art. 118.


Art.116 Dotazioni territoriali per interventi soggetti a Poc e a Pua

1. Obblighi. Le dotazioni territoriali da realizzare nelle aree soggette a Pua, per gli interventi diretti programmati nel Poc, o qualora tale piano assumesse, in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1 dell’art. 30 della Lr 20/2000, il valore e gli effetti del PUA, sono quantificate e individuate negli Schemi di Assetto del Poc o inserite nel quadro della programmazione comunale delle opere pubbliche e dei servizi pubblici e di interesse pubblico di cui all’art. 30 co. 2 lett. f) della Lr 20/2000, che costituisce parametro per la verifica di conformità urbanistica del progetto.
La realizzazione delle stesse è disciplinata dal Dlgs 50/2016 e smi qualora la procedura di affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici sia prevista nel medesimo decreto. Le condizioni per la loro cessione sono stabilite dalla convenzione urbanistica o da equivalente atto unilaterale d’obbligo. Nell'ambito di ogni intervento incluso nel Poc è fatto obbligo:

  1. di provvedere alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nelle quantità minime (espresse in mq di area da cedere per 100 mq di Su oggetto di intervento) di seguito fissate:
    • per interventi afferenti gli usi abitativi di tipo urbano (1): 100 mq complessivi, di cui almeno 30 mq per parcheggi PU;
    • per i servizi economici e amministrativi (3), i servizi commerciali e l'artigianato di servizio (4), i servizi ricettivi e ristorativi (5), i servizi ricreativi (6): 100 mq complessivi, di cui almeno 40 mq per parcheggi PU;
    • per interventi afferenti gli usi industriali e artigianali (2): 15% della superficie territoriale interessata.
  2. di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all’art. A –23 della Lr 20/2000 ivi compresi i parcheggi pubblici previsti per ogni uso e le eventuali opere di loro adeguamento rese necessarie dal nuovo carico insediativo; tale realizzazione comporta l'esclusione del pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione per le opere eseguite.
  3. di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dalla Valsat del POC per garantire la sostenibilità degli interventi;
  4. di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione dei contributi di costruzione di cui agli artt. 119, 123 e seguenti del presente Regolamento;
  5. di mantenere la coerenza con gli esiti della relazione di sintesi elaborata dal percorso partecipativo del Laboratorio di cui all’art. 77 del presente Regolamento.
  6. di provvedere alla realizzazione dei parcheggi a servizio degli edifici (PE) nelle quantità minime fissate al comma 1 dell'art. 115.


Art.117 Localizzazione delle dotazioni territoriali

1. Reperimento in interventi soggetti a Poc. Le dotazioni territoriali riguardanti la quota di parcheggio pubblico devono essere, di norma, individuate all'interno del comparto di intervento o contermine a esso. Le quote di dotazioni territoriali relative ad attrezzature e spazi collettivi e dotazioni ecologiche dovute, dovranno essere reperite in aree individuate dal proponente, ma prioritariamente comprese tra quelle indicate nella tavola "Attrezzature e spazi collettivi" del Psc.
2. Reperimento in interventi non soggetti a Poc. Per interventi non assoggettati a Poc, qualora il reperimento delle dotazioni territoriali avvenga in Ambiti diversi da quello di intervento, la quantità di area ceduta sarà rapportata al valore di quella dovuta nella zona di intervento, valutata secondo le tariffe di monetizzazione di cui all'art. 118. Il reperimento delle dotazioni territoriali in comparti diversi da quello di intervento dovrà comunque essere concordato con il Comune.


Art.118 Monetizzazione delle dotazioni territoriali

1. Monetizzazione. In luogo della cessione delle aree di cui di cui all’art. 115, gli interventi di trasformazione contribuiscono alla formazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree nei seguenti casi:
a)qualora nella Situazione interessata dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nelle quantità minime previste dalla legge, come attestato dalla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Psc o del Poc, e il Poc valuti prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti ovvero in quei casi non compresi nell’elenco contenuto nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui al comma 4 dell’articolo 115;
b)qualora il Comune, attraverso il Poc, non abbia previsto la possibilità di reperire le aree per dotazioni territoriali al di fuori del comparto oggetto dell'intervento e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto stesso;
c)nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie; a tal fine si considerano come esigue le aree da cedere in occasione di interventi diretti con Vte inferiore a 7000 mc consentiti in attuazione di norme del Rue. Per interventi oltre la soglia indicata occorre, preventivamente al deposito o acquisizione del titolo abilitativo, formulare una apposita istanza all’Amministrazione volta a definire l'opportunità di monetizzare o di realizzare le dotazioni dovute, secondo le modalità indicate nelle DTO di cui all’articolo 81 del presente Regolamento.
2. Valore. Il valore delle aree da monetizzare è determinato in base alle tariffe approvate con provvedimento del Consiglio Comunale. Le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, contengono la disciplina di dettaglio per il calcolo del valore delle aree da monetizzare e per la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento.


Art.119 Contributo di costruzione

1. Caratteri e definizione. L'avente titolo per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la Scia onerosa è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) nonché al costo di costruzione (CC), fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti da normative sovraordinate.
2. Utilizzo del contributo di costruzione. Le somme introitate dall'Amministrazione comunale a titolo di contributo di costruzione concorrono, di norma, alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali. Una quota parte del contributo di costruzione, sarà utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie.
3. Contributo di costruzione per interventi parziali. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione (U1-U2-CC) è corrisposto per le sole parti oggetto dell’intervento. Per le variazioni minori in corso d’opera di cui all’art. 99, la determinazione del contributo di costruzione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione alla superficie dell’intervento in variante. Per le variazioni essenziali di cui all’art. 98, il contributo di costruzione deve essere ri-determinato per intero. Le eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario devono essere detratte dal nuovo importo determinato. Qualora la variazione essenziale sia riferita a una porzione chiaramente identificabile rispetto all’intervento complessivo, il contributo di costruzione deve essere commisurato alla sola porzione, procedendo al conguaglio delle somme dovute per il titolo originario.


Art.120 Costo di costruzione e quota del contributo relativo a esso

Determinazione del costo di costruzione. Il costo di costruzione è determinato sulla base della classificazione dell’intervento considerato nella sua globalità. Pertanto gli interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi sono in questi ultimi assorbiti qualora riguardino la stessa unità immobiliare. Il costo di costruzione, a cui fanno riferimento le percentuali per il calcolo del contributo a esso relativo, è determinato in base alle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all’art. 81. Per determinare la quota di contributo afferente al costo di costruzione si deve distinguere fra gli interventi relativi a nuovi edifici e gli interventi su edifici esistenti.


Art.121 Oneri di urbanizzazione e quota del contributo relativa a essi

1. Determinazione degli oneri di urbanizzazione. L'incidenza degli oneri è definita per mezzo di cinque tabelle parametriche, distinte in ragione degli usi (secondo la classificazione di cui all'art. 28):
Tabella A: usi abitativi di tipo urbano (1);
Tabella B: servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), pubblici esercizi(5c), servizi ricreativi (6), commercio all’ingrosso(2b) servizi sociali e di interesse generale (7);
Tabella C: usi industriali e artigianali (2);
Tabella D: servizi ricettivi (5);
Tabella E: usi rurali (8).
Le tariffe sono diversificate in relazione ai diversi Ambiti del territorio comunale, agli usi degli immobili, al tipo di intervento edilizio. Vista la densità edilizia media delle zone di espansione residenziale, si applica nell'intero territorio del Comune per la "voce" nuova costruzione di edilizia residenziale un unico valore, quale risulta dalle tabelle riportate nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81. L'unità di misura della superficie al fine del calcolo degli oneri per i diversi usi è:
a) per usi abitativi di tipo urbano (1), servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), servizi ricettivi e ristorativi (5), servizi ricreativi (6), servizi sociali e di interesse generale (7): l'unità di superficie è la Su;
b) per usi industriali e artigianali (2), usi rurali svolti da soggetti non aventi titolo di agricoltore (8), funzioni alberghiere (5): l'unità di superficie è il mq utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra. Dal calcolo della superficie sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento e ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. In detta superficie sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti a uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) per accoglienza in strutture all'aperto, attrezzature, attività di pubblico esercizio svolte all'aperto (5b), servizi ricreativi sportivi all'aperto (6): l'unità di superficie è il mq dell'area complessiva dell'insediamento individuata dalle opere di recinzione e di delimitazione.
2. Realizzazione diretta di opere di urbanizzazione. Per gli interventi edilizi diretti per i quali è prevista la monetizzazione delle dotazioni territoriali, dal calcolo ordinario degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo le tabelle vigenti, sono decurtate le quote afferenti alle voci "verde attrezzato" e "strade e spazi di sosta e di parcheggio".
3. Oneri di urbanizzazione primaria. Resta esclusa dagli oneri di urbanizzazione primaria (U1) la quota relativa al collegamento terminale tra le reti di urbanizzazione e l'insediamento. Questo collegamento dovrà essere eseguito a cura e spese dell'interessato in accordo con le aziende erogatrici dei servizi pubblici di somministrazione. Le tabelle di cui alle Disposizioni tecnico organizzative riportano pertanto anche l'importo di U1 depurato di tali spese. Tali oneri, riferiti alle opere per il sistema di distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, della forza motrice, del telefono, sono pari al 31% per la residenza e al 27% per le destinazioni diverse dalla residenza. Gli insediamenti da realizzare su aree da sottoporre a piano urbanistico attuativo implicano la realizzazione di tutte le dotazioni territoriali stabilite dal Psc o dal Poc.
4. Oneri di urbanizzazione secondaria. Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative, sia nel caso di piano urbanistico attuativo sia nel caso di intervento diretto. In caso di intervento urbanistico attuativo è facoltà del Comune fare eseguire le opere per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria come derivante dalle tabelle parametriche, secondo le modalità previste dal Dlgs 163/2006 e smi.
5. La realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali eseguita dai soggetti attuatori degli interventi, secondo quanto disposto dall’articolo 116, o in caso di interventi diretti, non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.


Art.122 Versamento del contributo di costruzione

Per le modalità si rinvia alle Disposizioni Tecnico Organizzative.


Art.123 Esclusioni e riduzioni contributive

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art. 124 Contributi relativi a Permesso di costruire e Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)